MAGGIORAZIONE RIA (RETRIBUZIONE DI ANZIANITA’ PER I DIPENDENTI PUBBLICI) DIPENDENTI POSTE ITALIANE

La “Maggiorazione RIA” si riferisce alla Retribuzione Individuale di Anzianità per i dipendenti pubblici in Italia. Questa maggiorazione è stata inizialmente riconosciuta dall’art. 9, comma 4 del D.P.R. 44/1990, a favore del personale che, alla data del 1° gennaio 1990, avesse acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio.

Tuttavia, la legge n. 388 del 2000 aveva limitato i benefici della maggiorazione a quelle anzianità maturate entro il 31 dicembre 1990Questo ha portato a numerosi procedimenti giudiziari per il riconoscimento della maggiorazione RIA per i lavoratori che avevano maturato l’anzianità nel triennio 1991-1993.

Recentemente, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’art. 51, comma 3, della L. 388/2000Questo significa che le richieste di maggiorazione della RIA per coloro che avevano maturato una anzianità di effettivo servizio di cinque, dieci o venti anni anche nel periodo 1991-1993 sono ora considerate legittime.

Tuttavia, non tutti i lavoratori o ex dipendenti attualmente in pensione potrebbero beneficiare di questa decisione, a causa del decorso del tempo dal 1991-1993

  1. potrà beneficiare della decisione della Corte chi abbia interrotto la prescrizione quinquennale ogni volta prima della scadenza della medesima e reiterandola periodicamente prima dello scadere del quinquennio (quindi la prima comunicazione di interruzione della prescrizione doveva avvenire entro e non oltre il 31/12/1998, la seconda entro e non oltre il 31/12/2003 e così via…);
  2. altresì, potrà beneficiare della decisione della Corte chi abbia proposto un ricorso contro la negazione della maggiorazione Ria e tale giudizio sia stato sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma, oppure chi abbia un giudizio in qualunque grado ancora non definito, oppure se dal deposito della sentenza non siano trascorsi più di 6 mesi e quindi la stessa non sia passata in giudicato.

Ne consegue, dunque, che chi non abbia mai agito davanti a un’autorità giudiziaria, pur avendo maturato i requisiti, si veda preclusa la possibilità di agire oggi, in quanto la prescrizione è decorsa già nel lontano 1999, con effetti che si riflettono non solo sulla mancata maggiorazione RIA, ma anche sul T.F.S./T.F.R. e sulla pensione, che non potranno beneficiare di alcun incremento automatico da parte delle varie Amministrazioni. ( cisl fnp piemonte).

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MAGGIORAZIONE RIA FACCIAMO CHIAREZZA